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Ordinanza — n. 41964/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41964/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41964/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNINO LORENZO MICHELE nato a CALTANISSETTA il 29/01/1993 avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA6atóa\--791s-trathe- udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20172/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Lorenzo Michele Pennino in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto contestato; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati: ciò fatta eccezione per l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, motivo proposto dall'odierno ricorrente in termini però molto generici, a fronte dell'attestazione operata dal giudicante di aver escluso la operatività dell'art. 129 cod. proc. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41964/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 20172/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Lorenzo Michele Pennino in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto contestato; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati: ciò fatta eccezione per l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, motivo proposto dall'odierno ricorrente in termini però molto generici, a fronte dell'attestazione operata dal giudicante di aver escluso la operatività dell'art. 129 cod. proc. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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attenuazione della pena esame delle censure formali facoltà di astenersi dal testimoniare modifica della sentenza esame di cassazione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNINO LORENZO MICHELE nato a CALTANISSETTA il 29/01/1993 avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA6atóa\--791s-trathe- udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20172/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Lorenzo Michele Pennino in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto contestato; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati: ciò fatta eccezione per l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, motivo proposto dall'odierno ricorrente in termini però molto generici, a fronte dell'attestazione operata dal giudicante di aver escluso la operatività dell'art. 129 cod. proc. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consig