Ordinanza — n. 41956/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA NATALE nato a CATANIA il 11/04/1986 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20000/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Catania disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Natale Platania in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e omesso di spiegare le ragioni per l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena o la mancanza di motivazione circa l'assenza dei presupposti per un immediato proscioglimento nel merito; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41956/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 20000/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Catania disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Natale Platania in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e omesso di spiegare le ragioni per l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena o la mancanza di motivazione circa l'assenza dei presupposti per un immediato proscioglimento nel merito; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA NATALE nato a CATANIA il 11/04/1986 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20000/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Catania disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Natale Platania in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e omesso di spiegare le ragioni per l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena o la mancanza di motivazione circa l'assenza dei presupposti per un immediato proscioglimento nel merito; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consiiierfetensore Il Preside Er le Ap ile Anna Crist