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Sentenza — n. 41955/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41955/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41955/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ciuffetti Umberto, nato a Napoli il 09/08/1934 avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato all'imputato al capo b) e rideterminando la pena finale, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 7 ottobre 2012 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Umberto Ciuffetti in relazione al reato di cui all'art. 348 cod. pen., contestato al capo a) Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre distinti punti la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente confermato l'affermazione di condanna, senza neppure tenere conto che il reato si era oramai estinto per prescrizione e ingiustificatamente disattendendo la richiesta di esclusione della recidiva e di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena

Regesto Legislator

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art. 348 cod. pen; Sentenza — n. 41955/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio. In assenza delle condizioni per applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato come il reato contestato al Ciuffetti si sia estinto per decorso del termine massimo di prescrizione di nove anni, con il calcolo dell'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen.: termine decorrente dalla data di accertamento del reato dell'8 settembre 2011 e (pure considerando la sospensione dei termini processuali per la disciplina in materia di emergenza sanitaria da coviod-19) scaduto in data anteriore a quella della pronuncia di secondo grado.

Parole chiave

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pene condizionali recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale ritardo ingiustificato dell'azione penale violazione dei doveri professionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 348 cod. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ciuffetti Umberto, nato a Napoli il 09/08/1934 avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato all'imputato al capo b) e rideterminando la pena finale, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 7 ottobre 2012 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Umberto Ciuffetti in relazione al reato di cui all'art. 348 cod. pen., contestato al capo a) Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre distinti punti la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente confermato l'affermazione di condanna, senza neppure tenere conto che il reato si era oramai estinto per prescrizione e ingiustificatamente disattendendo la richiesta di esclusione della recidiva e di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio. In assenza delle condizioni per applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato come il reato contestato al Ciuffetti si sia estinto per decorso del termine massimo di prescrizione di nove anni, con il calcolo dell'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen.: termine decorrente dalla data di accertamento del reato dell'8 settembre 2011 e (pure considerando la sospensione dei termini processuali per la disciplina in materia di emergenza sanitaria da coviod-19) scaduto in data anteriore a quella della pronuncia di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15/10/2021 Il Cons,jglier estensore Il Presidente Efcol