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Ordinanza — n. 41950/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41950/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41950/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANO' OTELLO nato a NAPOLI il 18/12/1969 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIestato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19934/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva condannato Otello Canò (che aveva rinunciato agli altri motivi del suo atto di impugnazione) in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, tenuto conto che - oltre ad altri possibili cause di inammissibilità - l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. impone che l'atto di ricorso debba essere firmato da un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19934/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva condannato Otello Canò (che aveva rinunciato agli altri motivi del suo atto di impugnazione) in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, tenuto conto che - oltre ad altri possibili cause di inammissibilità - l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. impone che l'atto di ricorso debba essere firmato da un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore indennità di patrocinio patrocinio obbligatorio anticipo delle spese allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANO' OTELLO nato a NAPOLI il 18/12/1969 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIestato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19934/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva condannato Otello Canò (che aveva rinunciato agli altri motivi del suo atto di impugnazione) in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, tenuto conto che - oltre ad altri possibili cause di inammissibilità - l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. impone che l'atto di ricorso debba essere firmato da un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigli nsore Il Presidente Ercol Anna Cris 1: