Ordinanza — n. 41949/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO VINCENZO nato a SAN CATALDO il 30/08/1988 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE;,_ R.G.N. 19925/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado dell'Il ottobre 2019 con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Vincenzo Scarantino in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di esclusione della recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale indicato specificamente le ragioni per le quali lo Scarantino dovesse considerarsi soggetto pericoloso socialmente (essendosi allontanato da casa saltando sui tetti delle abitazioni vicine) e non meritasse le attenuanti generiche essendo egli gravato da numerosi precedenti penali o giudiziari anche specifici; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 41949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19925/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado dell'Il ottobre 2019 con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Vincenzo Scarantino in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di esclusione della recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale indicato specificamente le ragioni per le quali lo Scarantino dovesse considerarsi soggetto pericoloso socialmente (essendosi allontanato da casa saltando sui tetti delle abitazioni vicine) e non meritasse le attenuanti generiche essendo egli gravato da numerosi precedenti penali o giudiziari anche specifici; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO VINCENZO nato a SAN CATALDO il 30/08/1988 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE;,_ R.G.N. 19925/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado dell'Il ottobre 2019 con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Vincenzo Scarantino in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di esclusione della recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale indicato specificamente le ragioni per le quali lo Scarantino dovesse considerarsi soggetto pericoloso socialmente (essendosi allontanato da casa saltando sui tetti delle abitazioni vicine) e non meritasse le attenuanti generiche essendo egli gravato da numerosi precedenti penali o giudiziari anche specifici; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consi. i;