Ordinanza — n. 41943/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE LUCIO nato a NAPOLI il 01/04/1976 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; _ R.G.N. 19814/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 6 dicembre 2018 con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato Lucio Giannone in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento alla mancata valutazione di elementi idonei ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e alla mancata ingiustificata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale indicato specificamente le ragioni per le quali la condanna dovesse essere confermata e negato il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 41943/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19814/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 6 dicembre 2018 con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato Lucio Giannone in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento alla mancata valutazione di elementi idonei ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e alla mancata ingiustificata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale indicato specificamente le ragioni per le quali la condanna dovesse essere confermata e negato il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE LUCIO nato a NAPOLI il 01/04/1976 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; _ R.G.N. 19814/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 6 dicembre 2018 con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato Lucio Giannone in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento alla mancata valutazione di elementi idonei ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e alla mancata ingiustificata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale indicato specificamente le ragioni per le quali la condanna dovesse essere confermata e negato il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigli stensore Il Pre,