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Ordinanza — n. 41939/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41939/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41939/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASONI VINCENZO nato a NAPOLI il 05/05/1979 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19480/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, riducendo la pena, la pronuncia di primo grado del 18 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Vincenzo Casoni in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per la mancata prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione dì doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 41939/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19480/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, riducendo la pena, la pronuncia di primo grado del 18 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Vincenzo Casoni in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per la mancata prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione dì doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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difetto di motivazione evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti motivi di cassazione riscossione di pene pecuniarie inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
19480/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, riducendo la pena, la pronuncia di primo grado del 18 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Vincenzo Casoni in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASONI VINCENZO nato a NAPOLI il 05/05/1979 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19480/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, riducendo la pena, la pronuncia di primo grado del 18 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Vincenzo Casoni in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per la mancata prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione dì doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigier e ensore Il Presi Fite