Ordinanza — n. 41935/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADIAGA FALLOU nato il 03/01/1997 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19760/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo come prevalenti le attenuanti generiche e riducendo la pena, pure sostituita, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 18 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato Fallou Gadiaga in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva, formalizzata con una memoria depositata nel giudizio di appello, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza dei relativo motivo, in quanto durante il giudizio di secondo grado la difesa aveva formulato una istanza dal contenuto molto generico e la Corte distrettuale ha implicitamente risposto a quella sollecitazione evidenziando come l'imputato fosse "soggetto incline a commettere reati di piccolo spaccio", così indicando un carattere di abitualità della condotta accertata che era di ostacolo al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19760/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo come prevalenti le attenuanti generiche e riducendo la pena, pure sostituita, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 18 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato Fallou Gadiaga in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva, formalizzata con una memoria depositata nel giudizio di appello, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza dei relativo motivo, in quanto durante il giudizio di secondo grado la difesa aveva formulato una istanza dal contenuto molto generico e la Corte distrettuale ha implicitamente risposto a quella sollecitazione evidenziando come l'imputato fosse "soggetto incline a commettere reati di piccolo spaccio", così indicando un carattere di abitualità della condotta accertata che era di ostacolo al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADIAGA FALLOU nato il 03/01/1997 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19760/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo come prevalenti le attenuanti generiche e riducendo la pena, pure sostituita, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 18 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato Fallou Gadiaga in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva, formalizzata con una memoria depositata nel giudizio di appello, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza dei relativo motivo, in quanto durante il giudizio di secondo grado la difesa aveva formulato una istanza dal contenuto molto generico e la Corte distrettuale ha implicitamente risposto a quella sollecitazione evidenziando come l'imputato fosse "soggetto incline a commettere reati di piccolo spaccio", così indicando un carattere di abitualità della condotta accertata che era di ostacolo al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Cons tensore Il Presid E ci prile Anna C uolo ; A I i