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Ordinanza — n. 41933/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41933/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41933/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABEELUCK TEELUCKPERSAD nato il 11/09/1962 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19757/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 30 maggio 2018 con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato Teeluckpersad Abeeluck in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con quattro distinti punti, la violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale valorizzato, anche con un rinvio alla conforme pronuncia di primo grado, tutti i criteri indicati dall'art. 131- bis cod. pen. per escluderne la operatività nella fattispecie; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41933/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19757/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 30 maggio 2018 con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato Teeluckpersad Abeeluck in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con quattro distinti punti, la violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale valorizzato, anche con un rinvio alla conforme pronuncia di primo grado, tutti i criteri indicati dall'art. 131- bis cod. pen. per escluderne la operatività nella fattispecie; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali obbligo di articolare le censure impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
19757/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 30 maggio 2018 con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato Teeluckpersad Abeeluck in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con quattro distinti punti, la violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABEELUCK TEELUCKPERSAD nato il 11/09/1962 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19757/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 30 maggio 2018 con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato Teeluckpersad Abeeluck in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con quattro distinti punti, la violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale valorizzato, anche con un rinvio alla conforme pronuncia di primo grado, tutti i criteri indicati dall'art. 131- bis cod. pen. per escluderne la operatività nella fattispecie; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Cons• lier (g stensore Il Presicén,t