Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41931/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41931/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41931/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR MOHAMED nato il 05/02/1984 avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19719/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 14 gennaio 2015 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Mohamed Sarr in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, 495 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41931/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19719/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 14 gennaio 2015 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Mohamed Sarr in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, 495 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria sospesa pena accessoria riesame dell'entità pena motivi di cassazione sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR MOHAMED nato il 05/02/1984 avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19719/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 14 gennaio 2015 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Mohamed Sarr in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, 495 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consi e stensore Il Presid te Er