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Ordinanza — n. 41928/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41928/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41928/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASONE ALESSIO nato a TERMINI IMERESE il 14/04/1991 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19666/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 29 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato Alessio Fasone in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte in ordine alla dosimetria della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41928/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19666/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 29 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato Alessio Fasone in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte in ordine alla dosimetria della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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adeguamento della pena motivi di cassazione individualizzazione della commisurazione penale alleggerimento della pena attenuazione libera della pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASONE ALESSIO nato a TERMINI IMERESE il 14/04/1991 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19666/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 29 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato Alessio Fasone in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte in ordine alla dosimetria della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021