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Ordinanza — n. 41926/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41926/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41926/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANCI STEFANO nato a PALERMO il 31/05/1976 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19647/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 16 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Stefano Ganci in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 334 e 131-bis cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze, in parte generiche, che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la decisione di esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. basata su una valutazione congiunta dei criteri di legge; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 334 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41926/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19647/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 16 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Stefano Ganci in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 334 e 131-bis cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze, in parte generiche, che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la decisione di esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. basata su una valutazione congiunta dei criteri di legge; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi pluralità di motivazioni difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 334 cod. pen
19647/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 16 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Stefano Ganci in relazione al reato di cui all'art. 334 cod.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANCI STEFANO nato a PALERMO il 31/05/1976 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19647/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 16 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Stefano Ganci in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 334 e 131-bis cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze, in parte generiche, che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge (intesa come erronea interpretazione delle norme applicate ovvero come erroneo riconoscimento della operatività in relazione ad un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie), né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la decisione di esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. basata su una valutazione congiunta dei criteri di legge; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 ) Il Consiglie s