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Ordinanza — n. 41921/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41921/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41921/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICCOLAI MASSIMILIANO nato a FIRENZE il 29/05/1987 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t n. 19475/21 Niccolai E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di responsabilità, con riguardo al quadro probatorio e alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla precisa testimonianza del teste di polizia giudiziaria, al numero delle dosi ricavabili e al ritrovamento di un bilancino di precisione, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41921/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19475/21 Niccolai E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di responsabilità, con riguardo al quadro probatorio e alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla precisa testimonianza del teste di polizia giudiziaria, al numero delle dosi ricavabili e al ritrovamento di un bilancino di precisione, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico qualificato di eroina prove psichiatriche altri capi d'accusa pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICCOLAI MASSIMILIANO nato a FIRENZE il 29/05/1987 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t n. 19475/21 Niccolai

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di responsabilità, con riguardo al quadro probatorio e alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla precisa testimonianza del teste di polizia giudiziaria, al numero delle dosi ricavabili e al ritrovamento di un bilancino di precisione, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid