Ordinanza — n. 41920/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIARRU ANTONIO nato a SANT'ANTIOCO il 25/12/1978 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19447/21 Cacciarru E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza e lesioni aggravate in danno di carabinieri, unificati in continuazione, con la recidiva reiterata e infraquinquennale; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione quanto alla negata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva; che, ad avviso di questa Corte, il relativo apprezzamento di merito relativo alla impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche è stato viceversa puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali, così come la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si è rappresentato che l'episodio di resistenza si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato, trasmodato anche in atti di sopraffazione fisica; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIARRU ANTONIO nato a SANT'ANTIOCO il 25/12/1978 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19447/21 Cacciarru E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza e lesioni aggravate in danno di carabinieri, unificati in continuazione, con la recidiva reiterata e infraquinquennale; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione quanto alla negata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva; che, ad avviso di questa Corte, il relativo apprezzamento di merito relativo alla impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche è stato viceversa puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali, così come la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si è rappresentato che l'episodio di resistenza si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato, trasmodato anche in atti di sopraffazione fisica; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIARRU ANTONIO nato a SANT'ANTIOCO il 25/12/1978 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19447/21 Cacciarru
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza e lesioni aggravate in danno di carabinieri, unificati in continuazione, con la recidiva reiterata e infraquinquennale; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione quanto alla negata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva; che, ad avviso di questa Corte, il relativo apprezzamento di merito relativo alla impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche è stato viceversa puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali, così come la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva si palesa a-specifica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo ove si è rappresentato che l'episodio di resistenza si pone come ulteriore manifestazione di pericolosità dell'imputato, trasmodato anche in atti di sopraffazione fisica; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consiglier