Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41918/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41918/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41918/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATILLA FRANCESCO nato a BITONTO il 27/11/1987 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19348/21 Natilla E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di anni uno di reclusione, applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di falsa testimonianza; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla gravità del fatto, commesso da soggetto gravato da plurimi precedenti penali e sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41918/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATILLA FRANCESCO nato a BITONTO il 27/11/1987 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19348/21 Natilla E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di anni uno di reclusione, applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di falsa testimonianza; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla gravità del fatto, commesso da soggetto gravato da plurimi precedenti penali e sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa testimonianza facoltà di astenersi dal testimoniare censura dell'accertamento dei fatti permesso di promuovere un procedimento penale esclusione del testimone inchiesta per falsità atti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATILLA FRANCESCO nato a BITONTO il 27/11/1987 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19348/21 Natilla

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di anni uno di reclusione, applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di falsa testimonianza; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla gravità del fatto, commesso da soggetto gravato da plurimi precedenti penali e sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente S -; 7n---F-7(71 Maria