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Ordinanza — n. 41917/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41917/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41917/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA COSIMO nato a TARANTO il 06/07/1981 avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTO(dato avviso alle parti;i ------ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19301/21 Gioia RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO che Cosimo Gioia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al ritenuto delitto di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 4.200,00 di multa; che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione per non avere il Giudice argomentato circa i motivi di fatto e diritto a fondamento della pronuncia; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il C

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41917/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19301/21 Gioia RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO che Cosimo Gioia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al ritenuto delitto di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato su richiesta la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 4.200,00 di multa; che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione per non avere il Giudice argomentato circa i motivi di fatto e diritto a fondamento della pronuncia; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il C

Parole chiave

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motivi di cassazione reati qualificati contro gli stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi validi cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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