Ordinanza — n. 41916/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO EMANUELE nato a VITTORIA il 24/09/1987 avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di RAGUSA Ld_ato avviso alle parti;-\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19297/21 Di Stefano E IN DIRITTO che Emanuele Di Stefano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta, ritenuta la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Di Stefano, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41916/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19297/21 Di Stefano E IN DIRITTO che Emanuele Di Stefano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta, ritenuta la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Di Stefano, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO EMANUELE nato a VITTORIA il 24/09/1987 avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di RAGUSA Ld_ato avviso alle parti;-\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19297/21 Di Stefano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Emanuele Di Stefano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta, ritenuta la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Di Stefano, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensor