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Ordinanza — n. 41913/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41913/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41913/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMBI ERION nato a FIER( ALBANIA) il 19/08/1982 avverso la sentenza del 13/01/2015 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19210/21 Grembi E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino riformava la sentenza assolutoria emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenendolo responsabile del delitto di falsa testimonianza e condannandolo, con le attuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di falsa testimonianza; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano da un lato generiche, limitandosi ad enunciare principi di diritto senza specifica aderenza ai fatti in esame, e dall'altro dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41913/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMBI ERION nato a FIER( ALBANIA) il 19/08/1982 avverso la sentenza del 13/01/2015 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19210/21 Grembi E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino riformava la sentenza assolutoria emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenendolo responsabile del delitto di falsa testimonianza e condannandolo, con le attuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di falsa testimonianza; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano da un lato generiche, limitandosi ad enunciare principi di diritto senza specifica aderenza ai fatti in esame, e dall'altro dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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falsa testimonianza recidiva nell'infrazione indennità per testimone attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare inchiesta per falsità atti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMBI ERION nato a FIER( ALBANIA) il 19/08/1982 avverso la sentenza del 13/01/2015 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19210/21 Grembi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino riformava la sentenza assolutoria emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenendolo responsabile del delitto di falsa testimonianza e condannandolo, con le attuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di falsa testimonianza; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano da un lato generiche, limitandosi ad enunciare principi di diritto senza specifica aderenza ai fatti in esame, e dall'altro dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Maria