Ordinanza — n. 41912/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOVAZZI MADDALENA nato a ACQUI TERME il 18/09/1956 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19207/21 Scovazzi E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione, applicate le attenuanti generiche, per il reato di peculato; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone: la violazione di legge perché nel decreto di citazione per il giudizio di appello non viene fatta menzione della facoltà di fare istanza di trattazione orale; -il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. ; che quanto al primo motivo di ricorso esso si palesa manifestamente infondato, dal momento che le modalità di trattazione dell'udienza sono previste nel d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che le altre censure risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 323-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41912/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 323-bis cod. pen. ; che quanto al primo motivo di ricorso esso si palesa manifestamente infondato, dal momento che le modalità di trattazione dell'udienza sono previste nel d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che le altre censure risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOVAZZI MADDALENA nato a ACQUI TERME il 18/09/1956 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19207/21 Scovazzi
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione, applicate le attenuanti generiche, per il reato di peculato; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone: la violazione di legge perché nel decreto di citazione per il giudizio di appello non viene fatta menzione della facoltà di fare istanza di trattazione orale; -il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. ; che quanto al primo motivo di ricorso esso si palesa manifestamente infondato, dal momento che le modalità di trattazione dell'udienza sono previste nel d.l. 9 novembre 2020, n. 149; che le altre censure risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/