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Ordinanza — n. 41911/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41911/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41911/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYAD ABDERRAHIM nato il 15/04/1978 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOL ato avviso alle partin eet udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19199/21 Bayad E IN DIRITTO che Abderrahim Bayad ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per i reati di resistenza e danneggiamento aggravato, uniti in continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione, ritenuta la recidiva e applicata la diminuente per il rito abbreviato, denunciando il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sollevando altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Bayad, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che secondo giurisprudenza di legittimità è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso costituzionale all'estero eccezione di incostituzionalità diritto a un ricorso effettivo diritto a un difensore modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
272010); che secondo giurisprudenza di legittimità è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYAD ABDERRAHIM nato il 15/04/1978 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOL ato avviso alle partin eet udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19199/21 Bayad

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Abderrahim Bayad ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per i reati di resistenza e danneggiamento aggravato, uniti in continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione, ritenuta la recidiva e applicata la diminuente per il rito abbreviato, denunciando il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sollevando altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Bayad, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che secondo giurisprudenza di legittimità è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, cit.); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore —7-77-1 Il Presi e Mari