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Ordinanza — n. 41909/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41909/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41909/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLONI GIOVANNI nato a ROMA il 22/08/1989 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; ) udita larelazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19174/21 Paoloni E IN DIRITTO che Giovanni Paoloni, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla confisca del denaro in sequestro, dal momento che non è provata la illecita provenienza della somma; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano, tenuto conto della contestazione di cui al comma 1 della norma incriminatrice; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 41909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19174/21 Paoloni E IN DIRITTO che Giovanni Paoloni, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla confisca del denaro in sequestro, dal momento che non è provata la illecita provenienza della somma; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano, tenuto conto della contestazione di cui al comma 1 della norma incriminatrice; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi pena di recesso confisca dei beni sanzioni pecuniarie pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Giovanni Paoloni, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
artt. 110 cod. pen
pen., gli ha applicato su richiesta, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLONI GIOVANNI nato a ROMA il 22/08/1989 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; ) udita larelazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 19174/21 Paoloni

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Giovanni Paoloni, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla confisca del denaro in sequestro, dal momento che non è provata la illecita provenienza della somma; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano, tenuto conto della contestazione di cui al comma 1 della norma incriminatrice; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente