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Ordinanza — n. 41907/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41907/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41907/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBBAB YOUSSEF nato il 30/09/1988 avverso la sentenza del 25/09/2020 della -CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; i n. 19131/21 Debbab E IN DIRITTO che Youssef Debbab ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3512/2020 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado (riqualificando il reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, provvedendo altresì alla riduzione della pena), deducendo il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. omesso di motivare circa la sussistenza degli elementi per addivenire ad un giudizio di responsabilità; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41907/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 19131/21 Debbab E IN DIRITTO che Youssef Debbab ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3512/2020 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado (riqualificando il reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, provvedendo altresì alla riduzione della pena), deducendo il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. omesso di motivare circa la sussistenza degli elementi per addivenire ad un giudizio di responsabilità; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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responsabilità penale scemata imputabilità immunità parziale sentenza penale modalità di calcolo dell'ammenda commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
9 ottobre 1990, provvedendo altresì alla riduzione della pena), deducendo il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBBAB YOUSSEF nato il 30/09/1988 avverso la sentenza del 25/09/2020 della -CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; i n. 19131/21 Debbab

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Youssef Debbab ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3512/2020 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado (riqualificando il reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, provvedendo altresì alla riduzione della pena), deducendo il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. omesso di motivare circa la sussistenza degli elementi per addivenire ad un giudizio di responsabilità; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore