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Ordinanza — n. 41903/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41903/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41903/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDONI MARCO nato a FERMO il 31/07/1986 avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19082/21 Bordoni E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di anni due di reclusione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di falsa testimonianza; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato nonché la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla particolare gravità del fatto, che impedisce anche la concessione delle attenuanti generiche, essendosi l'imputato prestato a rendere una testimonianza non veritiera in un processo penale per fornire un falso alibi ad un imputato per il delitto di lesioni aggravate, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41903/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDONI MARCO nato a FERMO il 31/07/1986 avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19082/21 Bordoni E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di anni due di reclusione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di falsa testimonianza; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato nonché la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla particolare gravità del fatto, che impedisce anche la concessione delle attenuanti generiche, essendosi l'imputato prestato a rendere una testimonianza non veritiera in un processo penale per fornire un falso alibi ad un imputato per il delitto di lesioni aggravate, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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falsa testimonianza indennità per testimone attendibilità dei testimoni testimone a discarico circostanza attenuante facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDONI MARCO nato a FERMO il 31/07/1986 avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 19082/21 Bordoni

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di anni due di reclusione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di falsa testimonianza; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato nonché la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla particolare gravità del fatto, che impedisce anche la concessione delle attenuanti generiche, essendosi l'imputato prestato a rendere una testimonianza non veritiera in un processo penale per fornire un falso alibi ad un imputato per il delitto di lesioni aggravate, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere e