Ordinanza — n. 41895/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOLLI FRANCESCO nato a TIVOLI il 23/08/1994 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18946/21 Lolli E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41895/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 18946/21 Lolli E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOLLI FRANCESCO nato a TIVOLI il 23/08/1994 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18946/21 Lolli
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1 lett.
a) d.P.R. 309/1990 e rideterminando la pena in anni uno, giorni venti di reclusione ed euro 4000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre