Ordinanza — n. 41894/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle parti civili: ESPOSITO ROSARIA nato a NAPOLI il 13/04/1951 ESPOSITO DOMENICO nato a NOEPOLI il 27/10/1959 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 18942/21 Esposito +1
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41894/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle parti civili: ESPOSITO ROSARIA nato a NAPOLI il 13/04/1951 ESPOSITO DOMENICO nato a NOEPOLI il 27/10/1959 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 18942/21 Esposito +1
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle parti civili: ESPOSITO ROSARIA nato a NAPOLI il 13/04/1951 ESPOSITO DOMENICO nato a NOEPOLI il 27/10/1959 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 18942/21 Esposito +1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti degli imputati Rodolfo Bucchi e Silvia Angiolini, assolvendo i medesimi dal reato di falsa testimonianza; che il difensore delle parti civili Rosaria e Domenico Esposito ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; che il difensore ha ribadito tali doglianze con memoria depositata il 1° ottobre 2021; che i giudici di appello hanno sottolineato che non risulta evidente che gli imputati abbiano reso Vr - dichiarazioni difformi da ciò che avevano percepito, essendo emerso che gli stessi erano sopraggiunti solo in un secondo momento, qua+ l'azione era già ampiamente iniziata; che le censure dei ricorrenti risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che i ricorsi si palesano pertanto inammissibili; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il