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Ordinanza — n. 41891/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41891/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41891/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENETE SORINA IONELA nato il 12/12/1997 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t n. 18922/21 Genete E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Savona aveva ritenuto l'imputata responsabile del delitto di evasione, condannandola, con le attenuanti generiche e la diminuente di rito, alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputata, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità della ricorrente è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41891/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 18922/21 Genete E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Savona aveva ritenuto l'imputata responsabile del delitto di evasione, condannandola, con le attenuanti generiche e la diminuente di rito, alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputata, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità della ricorrente è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti deroga in caso di stato di emergenza aiuto immediato allontanamento nonostante motivi di salute partenza volontaria inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENETE SORINA IONELA nato il 12/12/1997 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t n. 18922/21 Genete

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Savona aveva ritenuto l'imputata responsabile del delitto di evasione, condannandola, con le attenuanti generiche e la diminuente di rito, alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputata, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità della ricorrente è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid