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Ordinanza — n. 41889/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41889/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41889/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA FRANCESCO nato a BARI il 05/06/1996 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18912/21 Caricola E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 460,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato era emersa a seguito della perquisizione che aveva condotto al successivo sequestro di stupefacente e di materiale atto al confezionamento di dosi; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato e alla dosimetria della pena; che le doglianza in punto di responsabilità e pena sono del tutto generiche non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41889/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 18912/21 Caricola E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 460,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato era emersa a seguito della perquisizione che aveva condotto al successivo sequestro di stupefacente e di materiale atto al confezionamento di dosi; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato e alla dosimetria della pena; che le doglianza in punto di responsabilità e pena sono del tutto generiche non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze sanzioni penali scemata imputabilità tossicodipendenza
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA FRANCESCO nato a BARI il 05/06/1996 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18912/21 Caricola

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 460,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato era emersa a seguito della perquisizione che aveva condotto al successivo sequestro di stupefacente e di materiale atto al confezionamento di dosi; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato e alla dosimetria della pena; che le doglianza in punto di responsabilità e pena sono del tutto generiche non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pres