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Ordinanza — n. 41886/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41886/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41886/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHALHAL YASSINE nato il 28/08/1997 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; .4 n. 18878/21 Mouhalhal E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 4, I. 18 aprile 1975, n. 110, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente di rito alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 3300,00 di multa; che i difensori dell'imputato hanno presentato distinti ma sovrapponibili ricorsi per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e a quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41886/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 18878/21 Mouhalhal E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 4, I. 18 aprile 1975, n. 110, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente di rito alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 3300,00 di multa; che i difensori dell'imputato hanno presentato distinti ma sovrapponibili ricorsi per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e a quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti porto abusivo di armi attenuazione della pena infrazione alla legge sulle armi precedenti penali rilevanti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHALHAL YASSINE nato il 28/08/1997 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; .4 n. 18878/21 Mouhalhal

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 4, I. 18 aprile 1975, n. 110, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente di rito alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 3300,00 di multa; che i difensori dell'imputato hanno presentato distinti ma sovrapponibili ricorsi per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e a quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi,tJT