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Ordinanza — n. 41885/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41885/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41885/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANDRA VITANTONIO nato a BARI il 24/01/1999 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18874/21 Cassandra E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari, riformava -quanto al trattamento sanzionatorio- la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4000,00 di multa riducendola, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2000,00 di multa ; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quanto alla eccessiva gravità del medesimo; che il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che la Corte motiva adeguatamente sia circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia circa i criteri che hanno sostenuto la concessione delle attenuanti generiche, con un risultato migliorativo rispetto alla pena irrogata in primo grado; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41885/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 18874/21 Cassandra E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari, riformava -quanto al trattamento sanzionatorio- la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4000,00 di multa riducendola, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2000,00 di multa ; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quanto alla eccessiva gravità del medesimo; che il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che la Corte motiva adeguatamente sia circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia circa i criteri che hanno sostenuto la concessione delle attenuanti generiche, con un risultato migliorativo rispetto alla pena irrogata in primo grado; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione remissione della pena recidiva nell'infrazione adeguamento della pena spese di detenzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANDRA VITANTONIO nato a BARI il 24/01/1999 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18874/21 Cassandra

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari, riformava -quanto al trattamento sanzionatorio- la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4000,00 di multa riducendola, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2000,00 di multa ; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quanto alla eccessiva gravità del medesimo; che il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che la Corte motiva adeguatamente sia circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia circa i criteri che hanno sostenuto la concessione delle attenuanti generiche, con un risultato migliorativo rispetto alla pena irrogata in primo grado; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 q Il Consigliere estensore Il P