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Ordinanza — n. 41884/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41884/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41884/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NELAJ ROBERT nato il 08/02/1990 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18872/21 Nelaj E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato era emersa a seguito della perquisizione che aveva consentito il ritrovamento di oltre 191 kg. di marijuana (oltre a due panetti di hashish); che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone con un primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, che la Corte avrebbe dovuto escludere alla luce di un errore contenuto nella consulenza tossicologica; che con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena, connotata da eccessiva gravosità; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che sul punto la Corte ha puntualmente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori, essendo stato l'errore di calcolo chiarito in udienza dal consulente tecnico e che il principio attivo ricavabile dalla sostanza sequestrata è di molto superiore al limite di 2 kg. individuato dalla giurisprudenza di legittimità come limite al di sotto della quale l'aggravante non è configurabile; che quanto al trattamento sanzionatorio il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato, tanto da non consentire un trattamento più favorevole; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41884/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 18872/21 Nelaj E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato era emersa a seguito della perquisizione che aveva consentito il ritrovamento di oltre 191 kg. di marijuana (oltre a due panetti di hashish); che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone con un primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, che la Corte avrebbe dovuto escludere alla luce di un errore contenuto nella consulenza tossicologica; che con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena, connotata da eccessiva gravosità; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che sul punto la Corte ha puntualmente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori, essendo stato l'errore di calcolo chiarito in udienza dal consulente tecnico e che il principio attivo ricavabile dalla sostanza sequestrata è di molto superiore al limite di 2 kg. individuato dalla giurisprudenza di legittimità come limite al di sotto della quale l'aggravante non è configurabile; che quanto al trattamento sanzionatorio il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato, tanto da non consentire un trattamento più favorevole; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina aggravamento della pena abuso di sostanze consumo di canapa tossicodipendenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NELAJ ROBERT nato il 08/02/1990 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18872/21 Nelaj

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato era emersa a seguito della perquisizione che aveva consentito il ritrovamento di oltre 191 kg. di marijuana (oltre a due panetti di hashish); che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone con un primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, che la Corte avrebbe dovuto escludere alla luce di un errore contenuto nella consulenza tossicologica; che con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena, connotata da eccessiva gravosità; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che sul punto la Corte ha puntualmente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori, essendo stato l'errore di calcolo chiarito in udienza dal consulente tecnico e che il principio attivo ricavabile dalla sostanza sequestrata è di molto superiore al limite di 2 kg. individuato dalla giurisprudenza di legittimità come limite al di sotto della quale l'aggravante non è configurabile; che quanto al trattamento sanzionatorio il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato, tanto da non consentire un trattamento più favorevole; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere es