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Ordinanza — n. 41881/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41881/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41881/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANTEH LAMIN nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; c'iJr n. 18852/21 Kanteh E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava quella di primo grado che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (per avere usato minaccia e violenza contro i Carabinieri intenti a eseguire il suo arresto in flagranza per detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, dal momento che il ruolo di pubblici ufficiali dei militari intervenuti non sarebbe stato percepito immediatamente dall'imputato, che temeva invece un'aggressione; che le censure del ricorrente in punto di responsabilità risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 41881/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 18852/21 Kanteh E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava quella di primo grado che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (per avere usato minaccia e violenza contro i Carabinieri intenti a eseguire il suo arresto in flagranza per detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, dal momento che il ruolo di pubblici ufficiali dei militari intervenuti non sarebbe stato percepito immediatamente dall'imputato, che temeva invece un'aggressione; che le censure del ricorrente in punto di responsabilità risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere ricusazione del pubblico ministero traffico aggravato di stupefacenti rifiuto del servizio militare impedimento di un atto dell'autorità difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava quella di primo grado che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANTEH LAMIN nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; c'iJr n. 18852/21 Kanteh

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava quella di primo grado che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (per avere usato minaccia e violenza contro i Carabinieri intenti a eseguire il suo arresto in flagranza per detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, dal momento che il ruolo di pubblici ufficiali dei militari intervenuti non sarebbe stato percepito immediatamente dall'imputato, che temeva invece un'aggressione; che le censure del ricorrente in punto di responsabilità risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Pre