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Ordinanza — n. 41876/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41876/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41876/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL BOUAZZAOUI LARBI nato il 20/09/1982 FIORINELLI VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/08/1960 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18795/21 El Bouazzaoui

Regesto Legislator

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 611 c.p; Ordinanza — n. 41876/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 18795/21 El Bouazzaoui

Parole chiave

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illecita decodificazione di offerte in codice corrispondenza con il difensore espressioni sconvenienti rinuncia al dibattimento orale difesa contro le pratiche commerciali illecite reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
art. 611 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL BOUAZZAOUI LARBI nato il 20/09/1982 FIORINELLI VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/08/1960 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18795/21 El Bouazzaoui

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado di condanna degli imputati Larbi El Bouazzaoui e Vincenzo Fiorinelli per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (il primo) e 73, comma 5 d.P.R. cit. (il secondo), rispettivamente alle pene di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa e di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato El Bouazzaoui ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, nonché la violazione di legge circa la mancata riconduzione del reato di cui al capo III alla fattispecie "lieve" di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; che il difensore dell'imputato Fiorinelli ha proposto a sua volta ricorso per cassazione lamentando il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato attribuito all'imputato, basata sul solo dato intercettivo, e al trattamento sanzionatorio nel suo complesso; che il difensore di Fiorinelli ha ribadito tali doglianze nella "memoria difensiva ex art. 611 c.p.p." depositata il 23 settembre 2021; che, quanto alle doglianze formulate nell'interesse di El Bouazzaoui, quelle in materia di responsabilità sono generiche, non misurandosi realmente con gli apprezzamenti ampiamente scrutinati dai giudici del merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, i parametri che ne hanno sostenuto la determinazione sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello (richiamando la valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che anche con riguardo alla pretesa riconduzione del reato di cui al capo III alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, trattasi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridici corretti; che, con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di Fiorinelli si tratta di doglianze generiche, che non si confrontano con le valutazioni di merito analiticamente scrutinate dal Giudice per le indagini preliminari e condivise dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alle numerose telefonate intercettate ove gli acquirenti domandano la disponibilità di stupefacente utilizzando un linguaggio criptico ma facilmente decifrabile; che anche con riferimento al trattamento sanzionatorio il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che la Corte, rinviando ai criteri adottati dal Giudice per le indagini preliminari e condividendoli in toto, motiva in modo esauriente; che i ricorsi si palesano pertanto inammissibili; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi t Maria Silvia