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Ordinanza — n. 41875/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41875/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41875/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIA PIETRO nato a TERMINI IMERESE il 14/10/1949 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 18747/21 Mantia E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo riformava, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza, ritenuta la recidiva ex art. 99 comma quarto, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, rideterminandola in mesi dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione poiché la condotta non avrebbe concretizzato gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di resistenza, nonché la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della contestata recidiva; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19 marzo 2014, Lule, Rv. 259899); che, quanto alla recidiva, entrambi i giudici del merito hanno sottolineato che i plurimi e gravi precedenti sottolineano la pervicacia criminale del ricorrente; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41875/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 99 comma quarto, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, rideterminandola in mesi dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione poiché la condotta non avrebbe concretizzato gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di resistenza, nonché la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della contestata recidiva; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19 marzo 2014, Lule, Rv. 259899); che, quanto alla recidiva, entrambi i giudici del merito hanno sottolineato che i plurimi e gravi precedenti sottolineano la pervicacia criminale del ricorrente; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIA PIETRO nato a TERMINI IMERESE il 14/10/1949 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 18747/21 Mantia

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo riformava, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza, ritenuta la recidiva ex art. 99 comma quarto, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, rideterminandola in mesi dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione poiché la condotta non avrebbe concretizzato gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di resistenza, nonché la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento della contestata recidiva; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19 marzo 2014, Lule, Rv. 259899); che, quanto alla recidiva, entrambi i giudici del merito hanno sottolineato che i plurimi e gravi precedenti sottolineano la pervicacia criminale del ricorrente; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il C