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Ordinanza — n. 41871/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41871/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41871/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pellecchia Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Ancona che l'aveva riconosciuto responsabile del reato di tentato furto in concorso all'interno di edificio destinato ad uffici con violenza sulle cose e l'aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41871/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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tentata truffa delitto reati contro il patrimonio furto di lieve entità indagine per furto furto per mestiere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLECCHIA MICHELE nato a BARI il 22/11/1972 avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pellecchia Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Ancona che l'aveva riconosciuto responsabile del reato di tentato furto in concorso all'interno di edificio destinato ad uffici con violenza sulle cose e l'aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di respon- sabilità evidenziando altresì travisamento della prova relativamente ali' asserita univocità della condotta tenuta dal ricorrente.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e non indicante i punti sottoposti a censura. La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, rileva come il comportamento tenuto dai tre imputati denotasse inequivocabilmente la loro intenzione di procedere all'effrazione del portone di ingresso dove erano presenti uffici, come risultante dalle targhe esterne e da altri elementi oggettivi, e che la condotta era interpretabile come tentativo di impossessarsi dei beni in essi presenti. La motivazione appare logica e coerente e si sottrae pertanto al sindacato di legittimità mentre la parte ricorrente si limita ad operare una alternativa ricostruzione dei fatti già adeguatamente valutata e disat- tesa dalla corte di appello.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside2L 2 e Ugo Bellini Francesc(3\M a Ciamp