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Ordinanza — n. 41870/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41870/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41870/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LUPO Filomena ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Macerata che l'aveva riconosciuta responsabile del reato di furto di merce presso un negozio di borse e l'aveva condannata alla pena di mesi nove di reclusione. La ricorrente deduce violazione di legge processuale in ragione del mancato rinvio di udienza in primo grado a fronte di impedimento del difensore che deter- minava una impossibilità assoluta a comparire.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41870/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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restituzione in pristino diritto a un difensore mancata comparizione all'udienza diritto a un ricorso effettivo difetto di legittimazione del ministero pubblico esclusione del testimone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO FILOMENA nato a CERIGNOLA il 14/02/1971 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LUPO Filomena ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Macerata che l'aveva riconosciuta responsabile del reato di furto di merce presso un negozio di borse e l'aveva condannata alla pena di mesi nove di reclusione.

2. La ricorrente deduce violazione di legge processuale in ragione del mancato rinvio di udienza in primo grado a fronte di impedimento del difensore che deter- minava una impossibilità assoluta a comparire.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e privi di indicazione dei punti sottoposti a censura. La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, rileva come il certificato medico allegato fosse incompleto e privo della attestazione della assoluta incapacità per il difensore a presenziare all'udienza. Il ricorso si limita a ribadire una tesi contraria senza peraltro svolgere alcuna critica motivata sul contenuto della suddetta argomenta- zione e pertanto la censura si appalesa inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre