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Ordinanza — n. 41860/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41860/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41860/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SAUNA Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa ha assolto l'imputato dal reato di mancata osservanza delle prescrizioni inerenti I-applicazione di misura di sicurezza personale e ha rideterminato la pena in relazione al reato di tentato furto aggra- vato in un anno di reclusione ed euro 500 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41860/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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sanzioni penali precedenti penali gravi crimine aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAUNA GIUSEPPE nato a VITTORIA il 27/01/1987 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; — —

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. SAUNA Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa ha assolto l'imputato dal reato di mancata osservanza delle prescrizioni inerenti I-applicazione di misura di sicurezza personale e ha rideterminato la pena in relazione al reato di tentato furto aggra- vato in un anno di reclusione ed euro 500 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato assumendo che non è stata raggiunta la prova della respon- sabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e non indicante i punti sottoposti a censura. La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità. Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva il giudice distrettuale ha fornito adeguata rilevanza ai precedenti penali del reo ed al rilievo che gli stessi hanno rivestito ai fini di evidenziare una accresciuta capacità criminale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Fr