Italian court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of grounds via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for challenge through a settlement agreement in the appellate court. The appellant argued for a lack of motivation regarding the sentence, but the court held that such complaints were precluded by the prior settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement waiving appeal grounds, any subsequent complaints regarding the sentence or procedural issues are precluded and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVANETTI MASSIMO nato a CHIAVARI il 18/04/1980 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle p—a—r--t73 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.RAVANETTI Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in par- ziale riforma della decisione del Tribunale di Genova, all'esito di concordato in appello previa rinuncia ai motivi di gravame, rideterminava la pena nei confronti del ricorrente in anni due di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di furto in istituto scolastico con violenza sulle cose.
2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto as- solutamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall'altra ha compor- tato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di le- gittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato(sez.3, 15.6.2016, Dantese Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825).
4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en- trata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr