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Ordinanza — n. 41845/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41845/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41845/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TOMMASO FILOMENA nato a NAPOLI il 01/06/1975 avverso la sentenza del 25/01/2021 del TRIBUNALE di GENOVA Elato avviso alle p-aT-t—i-3 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.DE TOMMASO Filomena ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Genova le ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi cinque di reclu- sione ed euro 120 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato di merce.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 41845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

Parole chiave

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licenziamento per furto pena convenzionale confisca dei proventi di reato abbandono del procedimento per truffa remissione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TOMMASO FILOMENA nato a NAPOLI il 01/06/1975 avverso la sentenza del 25/01/2021 del TRIBUNALE di GENOVA Elato avviso alle p-aT-t—i-3 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.DE TOMMASO Filomena ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Genova le ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi cinque di reclu- sione ed euro 120 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato di merce.

2. La ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere este