Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41839/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41839/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41839/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGGIORE SALVATORE nato a CATANIA il 09/09/1944 MAGGIORE GAETANO FABIO nato a CATANIA il 19/05/1981 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA@iato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41839/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en- trata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione alleggerimento della pena revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale concorso di motivi di sospensione remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGGIORE SALVATORE nato a CATANIA il 09/09/1944 MAGGIORE GAETANO FABIO nato a CATANIA il 19/05/1981 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA@iato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. 1.MAGGIORE Salvatore e MAGGIORE Gaetano Fabio ricorrono avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, all'esito di concordato in appello previa rinuncia ai motivi di gra- vame, rideterminava la pena nei loro confronti in anni uno mesi otto di re- clusione ed euro 600 di multa ciascuno.

2. I ricorrenti deducono difetto di motivazione in relazione all-omessa espli- citazione delle ragioni del mancato proscioglimento.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto as- solutamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall'altra ha compor- tato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di le- gittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato(sez.3, 15.6.2016, Dantese Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825).

4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en- trata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estens