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Ordinanza — n. 41729/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41729/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41729/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Piacenza condannava Viola Gianmario, alla pena di € 1.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 159 comma 2 lett. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.

Regesto Legislator

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art. 610 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 41729/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Silvia Lancini, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione vizio di procedura vizio del consenso clausola di coscienza Convenzione di Vienna domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod.proc.pen
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA GIANMARIO nato a COLOGNE il 26/11/1956 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAc to avviso alle parti; . udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Piacenza condannava Viola Gianmario, alla pena di € 1.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 159 comma 2 lett.

c) del d.lvo n. 81 del 2008.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.

3. L'avv. Silvia Lancini, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così