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Ordinanza — n. 41712/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41712/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41712/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Catania applicava a Antonio Angelo Di Serio la pena concordata in relazione al delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41712/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Catania applicava a Antonio Angelo Di Serio la pena concordata in relazione al delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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testimone a carico gravi addebiti penali deposizione inattendibile testimone anonimo verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SERIO ANTONIO ANGELO nato a MESAGNE il 24/03/1984 avverso la sentenza del 30/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAgaito avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORE3ETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Catania applicava a Antonio Angelo Di Serio la pena concordata in relazione al delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi consenti dalla legge.

4. Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).

5. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Giulio