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Ordinanza — n. 41688/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41688/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41688/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUCHE ABDELILAH nato il 30/05/1998 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Savona che aveva ritenuto Abdelilah Taouche colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41688/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzioni penali attenuazione della pena commisurazione della pena per rapina individualizzazione della commisurazione penale criminalità grave

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
1 - Perché l'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUCHE ABDELILAH nato il 30/05/1998 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Savona che aveva ritenuto Abdelilah Taouche colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1 - Perché l'art. 613 cod. proc. pen. prevede che il ricorso sia sottoscritto, a pena appunto di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. 2 - Perché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vitt