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Ordinanza — n. 41687/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41687/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41687/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC MOHAMED nato a TORINO il 16/07/1998 HALILOVIC RENATO nato a MILANO il 06/11/1996 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41687/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Mohamed Ahmetovic e Renato Halilovic colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena riduzione della mercede d'avvocato proporzionalità della pena alleggerimento della pena obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
1- Perché l'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC MOHAMED nato a TORINO il 16/07/1998 HALILOVIC RENATO nato a MILANO il 06/11/1996 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Mohamed Ahmetovic e Renato Halilovic colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili per una pluralità di ragioni. 1- Perché l'art. 613 cod. proc. pen. prevede che il ricorso sia sottoscritto, a pena appunto di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. 2 - Perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio