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Ordinanza — n. 41686/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41686/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41686/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva ritenuto Antonio Del Nobile colpevole dei delitti di tentato furto aggravato e di inadempimento agli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (per essere uscito dalla propria abitazione prima delle ore 7.00), irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla ritenuta configurabilità del delitto di furto piuttosto che ritenere la diversa ipotesi del danneggiamento; - con il secondo motivo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41686/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto furto aggravato furto di lieve entità licenziamento per furto aiuto all'evasione di detenuti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva ritenuto Antonio Del Nobile colpevole dei delitti di tentato furto aggravato e di inadempimento agli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (per essere uscito dalla propria abitazione prima delle ore 7.00), irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla ritenuta configurabilità del delitto di furto piuttosto che ritenere la diversa ipotesi del danneggiamento; - con il secondo motivo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la condotta posta in essere dal prevenuto - che in orario notturno aveva scavalcato un cancello e stava forzando la serratura di un esercizio commerciale quando era stato bloccato dagli operanti - consentiva di concludere che l'intento del medesimo fosse sottrarre gli oggetti in esso custoditi e non limitarsi a danneggiare l'indicata serratura. 2 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (i numerosi precedenti penali anche specifici), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S