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Ordinanza — n. 41683/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41683/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41683/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FASSIH EL MAHDI nato il 27/11/1988 JAWHAR EL MEHDI nato il 20/04/1994 avverso la sentenza del 20/07/2018 del TRIBUNALE di CASSINOeLto avviso alle p–arti) — udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Cassino in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Fassih El Mahdi ed a Jawar El Mahdi la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41683/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Fassih El Mahdi ed a Jawar El Mahdi la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di rigore difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FASSIH EL MAHDI nato il 27/11/1988 JAWHAR EL MEHDI nato il 20/04/1994 avverso la sentenza del 20/07/2018 del TRIBUNALE di CASSINOeLto avviso alle p–arti) — udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Cassino in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Fassih El Mahdi ed a Jawar El Mahdi la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti.

Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre