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Ordinanza — n. 41682/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41682/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41682/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FIORITO SALVATORE nato a AVOLA il 13/09/1977 avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 22/05/2019 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con cui SaISS/5,tore Russo Fiorito era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 99, comma quarto, 110, 624, 625, 337, 61 n. 2, 582, 576 n. 5-bis cod. pen., in Napoli il 19/10/2018.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41682/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma quarto, 110, 624, 625, 337, 61 n. 2, 582, 576 n. 5-bis cod. pen., in Napoli il 19/10/2018.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina infrazione privilegiata aggravamento della pena risarcimento alle vittime di reati sanzione penale reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FIORITO SALVATORE nato a AVOLA il 13/09/1977 avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 22/05/2019 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con cui SaISS/5,tore Russo Fiorito era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 99, comma quarto, 110, 624, 625, 337, 61 n. 2, 582, 576 n. 5-bis cod. pen., in Napoli il 19/10/2018.

Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ritenuto che la sostenibilità del danno, da parte della persona offesa, sia del tutto irrilevante ai fini della sussistenza della invocata circostanza attenuante, dovendosi, al contrario, considerare il complessivo pregiudizio arrecato mediante la condotta criminosa, e che la somma sottratta non potesse considerarsi di entità minimale Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q. M • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensor