Ordinanza — n. 41681/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI URBANO ANGELO CIRO nato a SAN DONATO MILANESE il 11/04/1971 avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 10/06/2019 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Anselmi Urbano Angelo Ciro era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen., 4 I. 110/1975, in Morazzone il 28/08/2012 ed in Castronno il 30/07/2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in riferimento alla contravvenzione, estinta per prescrizione, rideterminando la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41681/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI URBANO ANGELO CIRO nato a SAN DONATO MILANESE il 11/04/1971 avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 10/06/2019 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Anselmi Urbano Angelo Ciro era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen., 4 I. 110/1975, in Morazzone il 28/08/2012 ed in Castronno il 30/07/2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in riferimento alla contravvenzione, estinta per prescrizione, rideterminando la pena.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato differimento dell'udienza per impedimento del difensore. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, mentre nel caso di specie la difesa non ha neanche indicato la ragione del legittimo impedimento del difensore, né l'udienza di riferimento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore Il Pres