Ordinanza — n. 41677/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADAN MADIN nato il 07/09/1992 avverso la sentenza del 09/04/2019 del TRIBUNALE di TIVOLIsto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 09/04/2019 il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, recependo l'accordo delle parti applicava a it))amadan Madin, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione in relazione al rato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen., in San Cesareo il 30/07/2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41677/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione in relazione al rato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen., in San Cesareo il 30/07/2018.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADAN MADIN nato il 07/09/1992 avverso la sentenza del 09/04/2019 del TRIBUNALE di TIVOLIsto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 09/04/2019 il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, recependo l'accordo delle parti applicava a it))amadan Madin, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione in relazione al rato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen., in San Cesareo il 30/07/2018.
L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Componente estensore Il Presidente