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Ordinanza — n. 41674/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41674/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41674/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROGNALE GIUSEPPE nato a BARI il 15/12/1963 avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Modena che aveva ritenuto Giuseppe Crognale colpevole dei delitti di minaccia e di lesioni personali ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla scorretta valutazione del compendio probatorio ed alla reiezione della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41674/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla scorretta valutazione del compendio probatorio ed alla reiezione della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale patrocinatore di controparte censura formulata in modo carente gravi addebiti penali difesa penale esame delle censure formali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROGNALE GIUSEPPE nato a BARI il 15/12/1963 avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Modena che aveva ritenuto Giuseppe Crognale colpevole dei delitti di minaccia e di lesioni personali ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla scorretta valutazione del compendio probatorio ed alla reiezione della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure dedotte sono versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la versione dei fatti fornita dalla persona offesa avesse trovato adeguato conforto nelle deposizioni dei testi operanti e nelle risultanze della certificazione medica in atti, fonti che formavano un quadro probatorio tale da non imporre una sua integrazione. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittori &&islao Scarlini