Ordinanza — n. 41671/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI LUIGI nato a PIACENZA il 04/06/1959 avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Elato avviso alle pari udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; Nie 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, del 5 novembre 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza, proscioglieva Luigi Maggi dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 per intervenuta prescrizione e ne confermava la responsabilità per il delitto di lesioni personali ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente ed alla mancata declaratoria della prescrizione anche del delitto di lesioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41671/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge n. 110/1975 per intervenuta prescrizione e ne confermava la responsabilità per il delitto di lesioni personali ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente ed alla mancata declaratoria della prescrizione anche del delitto di lesioni.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI LUIGI nato a PIACENZA il 04/06/1959 avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Elato avviso alle pari udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; Nie
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, del 5 novembre 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza, proscioglieva Luigi Maggi dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 per intervenuta prescrizione e ne confermava la responsabilità per il delitto di lesioni personali ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente ed alla mancata declaratoria della prescrizione anche del delitto di lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 613 cod. proc. pen. prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a decorrere dal 3 agosto 2017, da un difensore iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione (sottoscrizione che non può consistere nella diversa autentica della firma del ricorrente). Il presente ricorso è pertanto inammissibile e tale inammissibilítà va dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando I medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico